È molto importante che chi intende fare impresa all'estero comprenda il concetto di “sostanza” e di come sia importante che controllo e gestione di una società siano svolti effettivamente dal Paese in cui questa è registrata. Può accadere che imprenditori residenti in un certo Paese decidano di aprire una società in un altro Paese per motivi unicamente fiscali: se di fatto l’attività viene svolta nel Paese di residenza e la società aperta per motivi fiscali è solo un “vestito” finto dell’effettiva operatività, questa in Italia si chiama “estero-vestizione” d’impresa ed è trattata, nell’articolo 73 del TUIR, dove è spiegato che: “Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti controllati, anche indirettamente da soggetti residenti nel territorio dello Stato; sono amministrati da un Consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato“. Secondo l’articolo 4 del modello OCSE e nella sentenza n. 136 del 1998 della Corte di Cassazione viene inoltre chiarito che la sede effettiva della società deve considerarsi:
...il luogo in cui la società svolge la sua prevalente attività direttiva e amministrativa per l’esercizio dell’impresa, cioè il centro effettivo dei suoi interessi, dove la società vive e opera, dove si trattano gli affari e dove i diversi fattori dell’impresa vengono organizzati e coordinati per l’esplicazione ed il raggiungimento dei fini sociali
Per queste ragioni un’attività che non disponga di un ufficio, dipendenti, un amministratore che operi localmente, potrebbe essere considerata fiscalmente, ad esempio, una società italiana qualora venisse gestita e controllata dall’Italia dai propri soci. Per questa ragione, come vostri consulenti e fornitori di servizio, ci teniamo moltissimo che la vostra azienda sia in linea con le regole di tutti i Paesi e abbiamo creato per voi soluzioni semplici ed economiche che vi permetteranno di iniziare la vostra attività in piena legalità ma con poca spesa per poi modulare forza lavoro e spazi all'espansione della vostra impresa. Non spaventatevi di queste norme: sarebbe molto peggio non conoscerle... se creerete il vostro business nella verità e nel rispetto delle nostre linee guida non avrete mai alcun problema in tal senso e, soprattutto, non spenderete una fortuna. Non fidatevi di consulenti che non vi parlano di questo aspetto o che lo sottovalutano: lo fanno solo per non perdere la vendita noncuranti del vostro futuro e di quello della vostra azienda.La sostanza non si crea con escamotage o cose “fittizie” ma creando un business vero, sano e redditizio: noi ci impegniamo ogni giorno perché i nostri clienti raggiungano questa meta.
Dal 2017 quasi tutti i paesi non in black list scambieranno automaticamente tra loro le informazioni finanziare dei titolari di conti o partecipazioni non residenti. In altre parole se apriamo un conto personale, ad esempio, in Svizzera e siamo residenti in Italia, la Svizzera invierà un flusso di dati in Italia dove sarà incluso il nostro nome, il capitale in questione e tutti i dati relativi.
Le società che operano effettivamente da un certo Paese e hanno un conto in quel dato Paese non sono soggette a reporting: pertanto se si è soci di una società che opera, ad esempio, da Cipro; la Pubblica Amministrazione cipriota non comunicherà al vostro Paese di residenza che avete un'impresa a Cipro in quanto, fiscalmente, questa impresa è un soggetto cipriota staccata dalla vostra persona.
Le società che siano di mera interposizione (FCC: società controllate estere) sono invece riportate al Paese di residenza dei beneficiari in quanto queste strutture non hanno una propria stabile organizzazione nel Paese in cui sono registrate e ricevono maggiormente guadagni passivi come interessi, royalties e dividendi: di fatto non si tratta di un'impresa ma di una struttura interposta.
Potrebbero proporvi società che non sono tassate "per il business non svolto in un certo Paese": LLC americane, LLP o LP inglesi, panamensi ecc. Ovviamente tutte queste società non sono tassate dal loro Paese perché dovrebbero essere tassate nel Paese in cui risiedono i beneficiari. Con lo scambio automatico d'informazioni non si fa altro che impedire l'uso di queste strutture se non in casi particolari.