Sempre più persone negli ultimi anni lasciano il nostro paese, chi lo fa per motivi lavorativi, chi per ragioni personali. In ogni caso, se decidiamo di lasciare l’Italia, che sia per la ricerca di una vita migliore o per trasferirci in un posto nel quale ci troviamo meglio, dobbiamo pur sempre tenere conto di dover regolarizzare la nostra posizione per non incorrere in problemi con il fisco.
Per farlo abbiamo bisogno di iscriverci all’AIRE, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, ovvero un registro nel quale sono inseriti tutti gli espatriati che hanno lasciato il nostro paese e i relativi dati. Andiamo a vedere meglio di cosa si tratta e come funziona l’iscrizione.
Istituito con la legge 470/1988, l’AIRE consiste in un pubblico registro contenente le generalità di tutti cittadini italiani che hanno deciso di trasferirsi all’estero. La normativa italiana, secondo il d.p.r. 329/1989 – che disciplina la materia degli italiani all’estero – definisce il trasferimento come un soggiorno al di fuori dei confini del nostro paese per un periodo superiore a un anno solare.
L’iscrizione all’AIRE va effettuata in ogni caso, sia che ci si trasferisca in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo (in pratica in quell’area comprendente la maggior parte degli Stati dell’Unione Europea), o in un qualsiasi altro Paese extra-comunitario (come ad esempio gli Stati Uniti, l’Australia, il Canada, la Russia, la Norvegia, l’Islanda etc.).
Questa distinzione è comunque un importante aspetto da tenere bene in considerazione perché vi è spesso la credenza diffusa che nell’area dello Spazio Economico Europeo, dove vige il regime di libera circolazione di persone, servizi e capitali, ci si possa spostare da un paese all’altro come se niente fosse, senza attenersi a nessun tipo di onere fiscale.
Ogni Comune ha un suo registro anagrafico in cui sono elencati i cittadini italiani residenti all’estero. La somma di tutti i registri comunali di ciascun Comune contribuisce a formare il registro nazionale, ovvero l’AIRE. Questo registro è tenuto sotto la supervisione del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, che lo conserva e aggiorna periodicamente.
Il funzionamento è molto semplice: l’iscrizione e i dati sono forniti al Comune; quest’ultimo a sua volta li invia a questo registro anagrafico tenuto al Ministero dell’Interno, che provvede a inserirli e a costantemente aggiornarlo qualora vi fossero cambiamenti.
L’iscrizione può avvenire in due modi: d’ufficio o su istanza del cittadino.
In ogni caso, l’iscrizione all’AIRE è sempre e comunque obbligatoria. Se decidiamo di non iscriverci all’AIRE, saranno infatti gli accertatori comunali o l’Agenzia dell’Entrate ad effettuare l’iscrizione d’ufficio della nostra posizione in seguito a una serie di accertamenti. Per fare un esempio, il caso tipico è quello di una persona che, trasferitasi all’estero ha incominciato a lavorare lì, e i suoi familiari hanno deciso perciò di ricongiungersi a questa; in questo caso, anch’essi sono tenuti obbligatoriamente a regolarizzare la loro posizione dandone comunicazione al comune dell’ultima residenza registrata.
L’obbligatorietà vi è per tutte le persone che sono in possesso di cittadinanza italiana che:
Mentre la registrazione non è obbligatoria per tutti coloro che:
Esistono due modalità attraverso le quali noi possiamo regolarizzare la propria posizione: lo possiamo fare sia prima di partire che appena arrivati fuori dall’Italia; l’importante è comunque dare comunicazione del proprio trasferimento in un periodo non superiore a 90 giorni alla data di espatrio, ovvero dal giorno in cui abbiamo lasciato il paese.
Se la nostra intenzione è quella di effettuare l’iscrizione al registro prima di recarci all’estero, dobbiamo recarci, entro 12 mesi, presso il comune dove è stabilita la nostra ultima residenza italiana e comunicare la nostra volontà di trasferirci all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi.
Con tale comunicazione, l’ufficio del comune annota questi dati, e una volta ricevuta la dichiarazione ufficiale dalla rispettiva ambasciata italiana del paese nel quale ci siamo trasferiti, ovvero con l’attestato dell’avvenuta iscrizione della nostra nuova residenza all’estero, il comune procede ad effettuare l’iscrizione all’AIRE.
Tuttavia possiamo anche iscriverci all’AIRE una volta giunti all’estero, e per farlo abbiamo solo bisogno di recarci presso l’ufficio consolare di riferimento del paese nel quale ci troviamo, consegnando un modulo di iscrizione richiesto e un documento di identità. Prima di effettuare l’iscrizione è in ogni caso necessario consultare preventivamente il sito internet di riferimento dell’ambasciata che oltre a fornirci il materiale necessario, ci indicherà cosa sarà necessario allegare alla documentazione richiesta: può infatti capitare che alcuni consolati richiedano determinate garanzie che possano comprovare l’effettiva e stabile residenza in quello Stato, come ad esempio un contratto di lavoro o dei fondi disponibili.
Iscrivendosi all’AIRE, gli italiani residenti all’estero possono godere di una serie di benefici dei quali usufruiscono i cittadini italiani che soggiornano nel nostro paese.
Innanzitutto con l’iscrizione all’AIRE si possono ottenere documenti anagrafici come l’estratto di nascita o il certificato di residenza; si possono rinnovare il passaporto e la patente di guida se si risiede in paesi extraeuropei; si può beneficiare del voto per corrispondenza attraverso la formula del cosiddetto “voto a domicilio”; e molto altro ancora.
È chiaro che se non ci si iscrive, non si potrà mai poter beneficiare di questi servizi, e vedersi perciò costretti a tornare ogni volta in Italia per poter sbrigare queste pratiche.
Ma veniamo a una triste nota dolente: l’aspetto negativo dell’iscrizione all’AIRE è, purtroppo, la perdita del diritto all’assistenza sanitaria di base italiana.
Si tratta di un grosso neo: una volta iscritti all’AIRE non possiamo più beneficiare, attraverso il pagamento del solo ticket, delle visite presso il nostro medico di base, dell’assistenza sanitaria ospedaliera e dell’acquisto di medicinali.
Solo in casi di evidente urgenza comprovata da un attestato rilasciato dal Consolato di riferimento (o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) che dichiara che si è espatriati e si è sprovvisti di copertura sanitaria di base, è possibile usufruire dell’assistenza sanitaria urgente per un periodo non superiore a 90 giorni (non devono essere necessariamente consecutivi).
Tuttavia, c’è da dire che vi è una nota positiva. Se ci troviamo in Europa, per ovviare a questo inconveniente, possiamo usufruire della TEAM, la Tessera Europea di Assicurazione Malattia. Questa è un servizio in vigore nell’Unione Europea dal 2006, e consiste in una tessera che permette a tutti i cittadini facenti parte dell’Unione di Stati di poter beneficiare dell’assistenza sanitaria ovunque essi si trovino, pur sempre restando all’interno di detta comunità. Gli Stati nei quali è possibile usare la TEAM sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
Quando siamo residenti fiscalmente in Italia, in quanto cittadini italiani, sono tassati tutti i redditi che percepiamo, sia che questi siano prodotti in Italia che all’estero. Quando ci troviamo al di fuori dai confini del nostro paese, sono invece tassati solo i redditi che percepiamo dall’Italia. Questo è quanto fatto confermato dall’articolo 2 dal Tuir, che disciplina la nostra normativa fiscale.
Il fisco è un aspetto da non sottovalutare assolutamente: anche quando siamo espatriati e iscritti all’AIRE, se abbiamo, per esempio, una proprietà immobiliare (come una casa o un terreno) e da questa percepiamo dei redditi… o se svolgiamo delle prestazioni di lavoro dipendente o autonomo in Italia… dobbiamo sempre e comunque presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.
Nella dichiarazione dei redditi dobbiamo inserire i redditi che percepiamo dalle nostre proprietà – oltre a pagare i contributi IMU e Tari – e dalle nostre prestazioni professionali, oltre alle relative tasse pagate in Italia. Per le tasse nello Stato estero, tenete presente, che avrete solo bisogno di pagare la differenza tra il reddito dello Stato italiano e quello in cui risiederete (il meccanismo del cosiddetto credito d’imposta).
Bisogna inoltre tenere presente che vi sono alcuni oneri e contributi che non è possibile assolutamente dedurre o detrarre dalla dichiarazione dei redditi che presentiamo in Italia: non possiamo dedurre le spese mediche, quelle per l’istruzione superiore o universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali, compresi anche quelli versati alle forme pensionistiche complementari. È possibile invece dedurre le spese per le attività culturali e artistiche e le somme date agli istituti religiosi.
Infine, nella dichiarazione non sono invece compresi i familiari a carico: in questo caso non si potrà beneficiare di nessuna deduzione o detrazione d’imposta.
4 Comments
chiedo informazioni sull’assistenza giuridica di un Italiano residente in Romania. Grazie
Preg.ma Sig.ra Popovici, come è ben evidente dal nostro sito noi ci occupiamo di Cipro e non della Romania, inoltre questo è un modulo per commenti non per avere informazioni. Cordialmente.
Abbastanza esauriente anche se non tocca l a mia personale posizione, io sono un pebsionato e sto appunto pensando di iscrivermi all’AIRE inoltre ho avuto problemi in Italia con un’ auto targata Romania.
Preg.mo Sig. Longhi noi ci occupiamo unicamente di Cipro e di imprenditori.
Desolati di non poterla aiutare. Cordialmente.